Bonus dipendenti con mobilità internazionale e tassazione IRPEF

È stata pubblicata la risposta n. 199/2025 dell’Agenzia delle entrate relativa alla tassazione dei bonus corrisposti ai dipendenti e agli obblighi di sostituzione d’imposta.

Una società di diritto tedesco con stabile organizzazione in Italia, parte di un gruppo multinazionale, ha ammesso alcuni dipendenti, ritenuti strategicamente importanti, a un piano di incentivazione (Long Term Cash Bonus Plan), in base al quale hanno ricevuto un premio a febbraio 2024.
Il bonus rappresenta il diritto a ricevere pagamenti in denaro dopo ogni “Vesting period” negli importi stabiliti dal contratto di premio.
Lo scopo del premio è motivare e incentivare la performance dei dipendenti, ed è subordinato al mantenimento del rapporto lavorativo con una società del gruppo fino al termine del “Vesting Period”.
Il quesito si concentra, in particolare, sul caso di un dipendente interessato da mobilità internazionale che ha svolto attività lavorativa nel Regno Unito durante il “Vesting Period”. A dicembre 2023, ha interrotto il rapporto con la società britannica per iniziare un nuovo rapporto di lavoro in Italia presso la stabile organizzazione dell’Istante. Dal 2024, il dipendente è fiscalmente residente in Italia.
L’Istante ha specificato che:

  • a febbraio 2024, il dipendente ha ricevuto e tassato nel suo cedolino italiano un bonus maturato nel triennio 2021-2022-2023. Tale bonus era già stato tassato tramite cedolino inglese, poiché l’entità pagatrice era la società britannica. L’Istante considera l’attività lavorativa prestata nel Regno Unito come Paese di produzione del reddito per questo bonus. Il sostituto d’imposta italiano ha operato le ritenute fiscali sull’intero ammontare del bonus di esclusiva competenza britannica;

  • a febbraio 2025, il dipendente riceverà un bonus maturato nel triennio 2022-2023-2024, di competenza britannica per due terzi;

  • a febbraio 2026, il dipendente riceverà un bonus maturato nel triennio 2023-2024-2025, di competenza britannica per un terzo;

  • a febbraio 2027, il dipendente riceverà un bonus maturato nel triennio 2024-2025-2026, di esclusiva competenza italiana.

Pertanto, l’Istante ha chiesto chiarimenti sul corretto trattamento fiscale applicabile a questi Bonus, sugli obblighi di sostituto d’imposta della propria stabile organizzazione e sugli eventuali obblighi dichiarativi del dipendente.

 

Il parere dell’Agenzia delle entrate rettifica una precedente risposta (n. 81/2025).
L’articolo 3, comma 1, del TUIR prevede che i soggetti residenti in Italia sono assoggettati a imposizione sui redditi ovunque prodotti, mentre i non residenti sono tassati solo sui redditi prodotti in Italia.
L’articolo 51 del TUIR stabilisce il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, che include tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, compresi i premi in denaro da piani di incentivazione, la cui tassazione avviene nel periodo d’imposta della relativa percezione.

 

Dato che il dipendente risulta fiscalmente residente in Italia nei periodi d’imposta in cui i bonus sono stati e saranno erogati, tali emolumenti devono essere assoggettati a imposizione in Italia secondo la normativa interna.

 

Occorre, tuttavia, considerare le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall’Italia con gli Stati esteri
L’articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito prevede che, in generale, le remunerazioni sono imponibili solo nello Stato di residenza, a meno che l’attività non venga svolta nell’altro Stato contraente, nel qual caso sono imponibili anche in quest’altro Stato.
Il Commentario all’articolo 15 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), chiarisce che la condizione per l’imposizione nello Stato della fonte è soddisfatta quando le remunerazioni derivano dallo svolgimento di un’attività di lavoro dipendente in tale Stato, indipendentemente dal momento in cui il reddito viene pagato. È essenziale identificare la causa reale della retribuzione e la sua connessione all’attività lavorativa svolta in un determinato Stato.

Pertanto, i premi in denaro maturati per attività lavorativa svolta in uno Stato contraente in periodi d’imposta precedenti, ma erogati quando il dipendente è residente nell’altro Stato, devono essere assoggettati a imposizione sia dallo Stato di residenza al momento dell’erogazione, sia dallo Stato in cui è stata svolta l’attività lavorativa.
Spetterà allo Stato di residenza eliminare l’eventuale doppia imposizione.

Quindi, anche ai fini convenzionali, l’Italia, in quanto Stato della residenza, ha il diritto di tassare le remunerazioni riferite ai bonus percepiti dal dipendente nei periodi d’imposta in cui è residente in Italia. La stabile organizzazione italiana deve applicare la ritenuta sia sui bonus erogati dalla società estera, sia sui bonus corrisposti dalla stessa stabile organizzazione.

Sui redditi prodotti all’estero, il dipendente residente in Italia potrà usufruire del credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 del TUIR.

Decreto Fiscale 2025 convertito in legge: le novità fiscali di maggior interesse

La legge 30 luglio 2025, n. 108, di conversione del D.L. 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, è stata pubblicata nella G.U. n. 177/2025.

Il testo del D.L. n. 84/2025, come modificato in fase di conversione in legge, interviene su numerosi articoli del TUIR e altre normative fiscali, in particolare su aspetti quali il trattamento fiscale di spese per lavoratori autonomi e dipendenti, il riporto delle perdite, la tassazione delle società estere controllate e le agevolazioni sul biodiesel.

 

L’articolo 1 apporta modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi.

Nello specifico vengono apportate le seguenti modifiche al TUIR:

  • all’articolo 17, comma 1, lettera g-ter) vengono soppresse le parole che includevano le plusvalenze da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che svolgono attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo;
  • all’articolo 51, comma 5, quinto periodo vengono inserite le parole “sostenute nel territorio dello Stato” dopo “I rimborsi delle spese”. Tali disposizioni si applicano alle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto;

  • all’articolo 54 viene introdotto il comma 2-bis, che stabilisce che i rimborsi spese (vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite autoservizi pubblici non di linea) sostenuti nel territorio dello Stato sono soggetti a ritenuta d’acconto (20%) se non eseguiti con versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento tracciabili. Vengono anche aggiunti i commi 3-bis e 3-ter che stabiliscono che gli interessi e altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni costituiscono redditi di capitale e che le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano attività artistica o professionale (incluse STP e altre società professionali) costituiscono redditi diversi;

  • le disposizioni sull’articolo 54, numero 1 (riguardante la ritenuta sui rimborsi spese), si applicano anche ai fini dell’IRAP;

  • le disposizioni sull’articolo 54, numero 2 (riguardante la qualificazione di proventi finanziari e plusvalenze), si applicano per la determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024;

  • all’articolo 54-ter viene aggiunto il comma 5-bis, che rende deducibili le spese (vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite autoservizi pubblici non di linea) sostenute nel territorio dello Stato, a condizione che i pagamenti siano tracciabili (bancario, postale o altri sistemi previsti dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 241/1997). Queste disposizioni si applicano anche ai fini IRAP e, per le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea rimborsate analiticamente a dipendenti per trasferte o ad altri lavoratori autonomi, si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto;

  • all’articolo 54-septies, al comma 2, viene aggiunta la condizione di tracciabilità dei pagamenti; viene aggiunto il comma 6-bis, che ammette la deducibilità delle spese (vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite autoservizi pubblici non di linea) sostenute nel territorio dello Stato, incluse quelle sostenute come committente o rimborsate analiticamente a dipendenti o altri lavoratori autonomi, solo se i pagamenti sono tracciabili;

  •  

    all’articolo 67, comma 1: alla lettera c), vengono inserite le parole “e associazioni” dopo “società”; alla lettera c-bis), vengono inserite le parole “e associazioni” dopo “società'”;

  • l’articolo 67, comma 1-bis (interpretazione autentica) prevede che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o costituzione di altri diritti reali di godimento su un immobile costituisce un reddito diverso imponibile (lettera h) se il disponente mantiene un diritto reale sul bene. Si qualifica come plusvalenza tassabile (lettere b) e b-bis)) se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene.
  • All’articolo 95, comma 3-bis: vengono inserite le parole “nel territorio dello Stato” dopo “sostenute”; vengono soppresse le parole “ovvero corrisposti a lavoratori autonomi”;
  • all’articolo 109 dopo il comma 5, vengono inseriti i commi 5-bis e 5-ter:
            ▪ 5-bis: le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute nel territorio dello Stato, così come i rimborsi analitici, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano tracciabili.
            ▪ 5-ter: le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute nel territorio dello Stato per prestazioni di servizi commissionate, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano tracciabili.
  • all’articolo 177-bis viene aggiunto il comma 4-bis, che stabilisce che ai fini dell’articolo 10-bis della Legge n. 212/2000, non rilevano le operazioni straordinarie e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute. Questa disposizione si applica per la determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.
  • Viene abrogato l’articolo 1, comma 81, lettera b), della Legge n. 207/2024.

Con l’articolo 1 bis del D.L. n. 84/2025, in merito al regime dell’aliquota addizionale dell’IRPEF relativa a stock options ed emolumenti variabili, viene stabilito che a decorrere dal periodo d’imposta 2025, si applicano le disposizioni dell’articolo 33 del D.L. n. 78/2010 ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 162-bis del TUIR.

 

Oltre a ciò, ai sensi dell’articolo 2 del D.L. n. 84/2025, al TUIR sono apportate anche le seguenti modificazioni sul regime di riporto delle perdite:

– Articolo 84, comma 3-ter: la somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi, che riduce l’importo delle perdite riportabili, viene moltiplicata per il doppio anziché per un rapporto tra valori patrimoniali.

– Articolo 172, comma 7: analoga modifica per la riduzione dell’importo delle perdite riportabili in caso di fusione, dove la somma dei conferimenti e versamenti viene raddoppiata.

– Articolo 176: aggiunto il comma 5-bis, che stabilisce l’applicazione alla società conferitaria delle disposizioni sull’articolo 173, comma 10, relative alla scissione, riferendosi al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio chiuso prima del conferimento.
– Articolo 177-ter: modificati i richiami agli articoli per l’applicazione delle disposizioni sul riporto delle perdite.

Tali disposizioni si applicano alle operazioni effettuate dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2024.

 

All’articolo 3 del Decreto vengono introdotte modifiche alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, modificando l’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 216/2023,con la soppressione delle parole “o collegate”.

Queste disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

 

Altre modifiche al TUIR vengono introdotte dall’articolo 4 del Decreto, nello specifico sulle società estere controllate (articolo 167).

A seguire l’articolo 5 si occupa delle disposizioni riguardanti la documentazione relativa alla disciplina per il contrasto dei disallineamenti da ibridi.

Infatti, all’articolo 61, comma 3, del D.Lgs. n. 209/2023 vengono soppresse le parole relative ai termini di entrata in vigore della disciplina.

 

Con l’articolo 6 del Decreto fiscale vengono inoltre definite proroghe e sanatorie per le delibere IMU.

All’articolo 6 bis vengono introdotte disposizioni in materia di esenzione dall’imposta municipale propria per lo svolgimento di attività sportive

 

L’articolo 8 si occupa, poi, della decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo settore, apportando modifiche al D.Lgs. n. 117/2017.

 

Modifiche in materia di inversione contabile nei settori del trasporto e della movimentazione di merci e dei servizi di logistica vengono introdotte dall’articolo 9 del decreto. In particolare:

  • all’articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del D.P.R. n. 633/1972 vengono soppresse le condizioni restrittive relative all’utilizzo prevalente di manodopera e beni strumentali del committente;
  • all’articolo 1 della Legge n. 2072024 viene sostituito il comma 58, stabilendo che l’efficacia di questa disposizione è subordinata al rilascio di un’autorizzazione di deroga da parte del Consiglio dell’UE e al comma 59 viene aggiunto che l’opzione può essere esercitata nei rapporti tra appaltatore e subappaltatori, con responsabilità solidale di questi ultimi.

A seguire, l’articolo 10 del Decreto fiscale si sofferma sulle disposizioni in materia di split payment:

In particolare all’articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633/172, la lettera d) viene abrogata (a decorrere dal 1° luglio 2025 e si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire da tale data. Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione).

 

L’articolo 11 stabilisce modifiche al D.Lgs. n. 43/2025 recante revisione delle disposizioni in materia di accise.

 

L’articolo 12, invece, si occupa delle disposizioni in materia di termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali dell’anno 2024.

Viene infatti stabilito che le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, con termine di presentazione al 31 ottobre 2024, si considerano tempestive se presentate entro l’8 novembre 2024. Non si dà luogo al rimborso delle eventuali somme versate a titolo di ravvedimento operoso.

 

All’articolo 12 bis trova posto, inoltre, una norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata.

L’articolo 12-ter introduce, poi, un regime di ravvedimento speciale per i soggetti che applicano gli ISA e che aderiscono al concordato preventivo biennale per il biennio d’imposta 2025-2026, versando un’imposta sostitutiva su imposte sui redditi, addizionali e IRAP.
La base imponibile dell’imposta sostitutiva sui redditi è la differenza tra il reddito dichiarato e lo stesso incrementato di una percentuale variabile (5% al 50%) in base al punteggio ISA (da 10 a inferiore a 3).
La base imponibile dell’imposta sostitutiva IRAP è la differenza tra il valore della produzione netta dichiarato e lo stesso incrementato della stessa percentuale.
Per le annualità 2019, 2022 e 2023, le aliquote dell’imposta sostitutiva sui redditi variano (10% al 15%) in base al livello di affidabilità fiscale (ISA). L’aliquota per l’IRAP è del 3,9%. Per il 2020 e 2021, a causa della pandemia di COVID-19, le imposte sostitutive sono diminuite del 30%. In ogni caso, l’imposta sostitutiva minima non può essere inferiore a 1.000 euro per annualità.
Il versamento può essere in unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 o in massimo dieci rate mensili (con interessi). L’opzione si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Non è previsto rimborso in caso di decadenza dalla rateizzazione. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento avviene dopo la notifica di processi verbali o atti di accertamento.
Una volta eseguito il versamento, per i periodi d’imposta 2019-2023, le rettifiche di reddito d’impresa o di lavoro autonomo non possono essere effettuate, tranne in casi specifici di decadenza dal concordato, misure cautelari/rinvio a giudizio per reati fiscali gravi, mancato perfezionamento del ravvedimento o dichiarazione infedele di una causa di esclusione.

I termini di decadenza per l’accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento (2019, 2020, 2021 e 2022) sono prorogati al 31 dicembre 2028. Per i soggetti ISA che aderiscono al concordato 2025-2026, i termini in scadenza al 31 dicembre 2025 sono prorogati al 31 dicembre 2026.
   
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto fiscale, è anche stabilito il differimento per l’anno 2025 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.
Per il 2025, i soggetti ISA (e altri specificati come i forfetari e partecipanti a società con determinati requisiti), tenuti ai versamenti entro il 30 giugno 2025, possono effettuarli entro il 21 luglio 2025 senza maggiorazioni. È consentito effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al 21 luglio 2025, maggiorando le somme dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. 

 

Ai sensi dell’articolo 13 bis del D.L. n. 84/2025, all’articolo 12, comma 1, della Legge n. 212/2000 viene inserito un nuovo periodo che richiede che negli atti di autorizzazione e nei processi verbali di accesso siano espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l’accesso. Tali disposizioni si applicano agli atti e verbali redatti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Sono fatti salvi atti e provvedimenti adottati precedentemente.

 

Infine, l’articolo 14 del decreto definisce più chiaramente l’ambito di applicazione e la decorrenza temporale delle norme fiscali e relative alle imprese sociali contenute nel D.Lgs. n. 112/2017.

Inapplicabilità del regime di esclusione per indennità obsolete convertite in welfare aziendale

In una nuova risposta l’Agenzia delle entrate affronta il tema dell’inapplicabilità del regime di esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente per indennità obsolete convertite in prestazioni di welfare aziendale (Agenzia delle entrate, risposta 31 luglio 2025, n. 195).

La Società Istante ha rappresentato che il proprio contratto collettivo nazionale di riferimento consente di definire, in sede aziendale, modalità di conferimento di importi spettanti ai lavoratori in sostituzione delle indennità soppresse agli istituti di welfare contrattuale.
In esecuzione di tale previsione, la Società ha stipulato un accordo sindacale che, a partire dal 1° gennaio 2025, prevede la soppressione di indennità obsolete e la possibilità per i lavoratori interessati di conferire a welfare aziendale gli importi corrispondenti.
L’Istante ha sottolineato che:

  • le somme e i servizi sono destinati a un gruppo omogeneo e predefinito di dipendenti (l’intera categoria che percepiva le indennità soppresse), escludendo assegnazioni solo per specifici lavoratori;
  • questi benefit non assumono una connotazione strettamente reddituale, essendo utilità aggiuntive concesse a seguito della soppressione di indennità precedenti che avevano finalità retributive, ma che sono state eliminate a causa della loro obsolescenza;
  • il conferimento a welfare contribuisce a una strategia di fidelizzazione dei dipendenti, aumentando la loro soddisfazione e motivazione.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha ricordato l’articolo 51, comma 1, del TUIR il quale stabilisce il principio di onnicomprensività, secondo cui costituiscono reddito di lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Ciò include sia emolumenti in denaro sia beni, servizi e opere offerti dal datore di lavoro.
L’articolo 51, comma 2 e 3, del TUIR individua specifiche deroghe, elencando opere, servizi, prestazioni e rimborsi spesa che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte. Tuttavia, queste deroghe si applicano a condizione che l’erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito e non violi i principi di capacità contributiva e progressività dell’imposizione.

 

La risoluzione 25 settembre 2020, n. 55/E, ha già avuto modo di chiarire che se i benefit rispondono a finalità retributive, il regime di esenzione non può applicarsi. Un piano di welfare che preveda un’erogazione in sostituzione di somme che costituiscono retribuzione fissa o variabile dei lavoratori non è in linea con le disposizioni dell’articolo 51, commi 2 e 3, del TUIR.
Le disposizioni derogatorie dell’articolo 51, essendo agevolative, non sono estensibili a fattispecie diverse da quelle previste normativamente, e tra queste non è compresa l’ipotesi di applicazione in sostituzione di retribuzioni altrimenti imponibili basata su una scelta dei soggetti interessati.
Non è coerente con la ratio della normativa consentire la riduzione dei redditi imponibili in ragione della tipologia di retribuzione (in denaro o in natura) scelta dai lavoratori. Di conseguenza, i benefit erogati in un piano welfare in cui i lavoratori hanno deciso di non percepire un premio in denaro assumono rilevanza reddituale.

L’unica eccezione a tale regola è disciplinata dall’articolo 1, commi 182 a 188, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), dove è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF sui “premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione”, con la possibilità di convertire tali premi in prestazioni di welfare senza che concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente.
La Circolare 15 giugno 2016, n. 28/E, ha precisato che questa disposizione si applica solo se congiuntamente:

– le somme costituiscono premi o utili riconducibili al regime agevolato (premi di risultato);

– la contrattazione di secondo livello attribuisce al dipendente la facoltà di convertire i premi o gli utili in benefit di cui all’articolo 51, commi 2 e 3 del TUIR.

Pertanto, la disposizione agevolativa non si applica nel caso di conversione tra remunerazione monetaria e benefit prevista al di fuori delle condizioni stabilite per i premi di risultato.

 

Nel caso della Società Istante, l’accordo sindacale prevede la soppressione di indennità obsolete e la possibilità di conferire a welfare gli importi corrispondenti. Queste indennità non rientrano nella definizione di “premi di risultato”. Inoltre, in mancanza di una scelta esplicita per il welfare, i dipendenti avrebbero ricevuto le indennità abolite sotto forma di un “ad personam” pari al 100% del valore medio percepito negli ultimi 5 anni. Ciò dimostra che la conversione a welfare è una sostituzione di voci imponibili della retribuzione.

In ragione di queste circostanze, l’Agenzia delle entrate ritiene che la quota di retribuzione relativa ad indennità soppresse, convertite, su scelta del dipendente, in prestazioni di welfare, non possa fruire del regime di esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51, commi 2 e 3, del Tuir. Pertanto, tale quota deve essere assoggettata a tassazione secondo le ordinarie regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Legge di bilancio 2025 e agevolazioni “Prima casa”: nuovi termini e credito d’imposta

Arrivano chiarimenti dall’Agenzia delle entrate in merito all’agevolazione fiscale per l’acquisto della “prima casa”, in particolare sul termine di due anni entro cui alienare un immobile pre-posseduto e il relativo credito d’imposta (Agenzia delle entrate, risposta 30 luglio 2025, n. 197).

Un contribuente ha acquistato una nuova “prima casa” nel novembre 2024, usufruendo dei benefici previsti dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR, e del credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa” previsto dall’articolo 7 della Legge n. 448/1998. Al momento di questo nuovo acquisto, l’Istante era già proprietario di un immobile precedentemente agevolato, situato nello stesso Comune della nuova abitazione.
Inizialmente, l’Istante si era impegnato a vendere l’immobile agevolato pre-posseduto entro un anno dal secondo acquisto, in conformità con la normativa vigente allora (comma 4-bis della Nota II-bis). Tuttavia, è intervenuta una modifica legislativa (articolo 1, comma 116, della Legge di bilancio 2025) che ha esteso questo termine da un anno a due anni.
L’Istante, dunque, ha posto i seguenti quesiti all’Agenzia delle entrate:

– se la modifica normativa che estende il termine per l’alienazione dell’immobile pre-posseduto a due anni sia applicabile anche al suo caso, dato che al 31 dicembre 2024 il termine di un anno non era ancora scaduto;

– se sia possibile fruire del credito d’imposta per il riacquisto della nuova “prima casa” anche qualora la rivendita dell’immobile pre-posseduto avvenga entro il nuovo termine di due anni;

– in caso di risposta affermativa al quesito 1 e negativa al quesito 2, quale comportamento concreto adottare, richiamando la possibilità di revocare la dichiarazione di intenti e versare l’imposta dovuta con interessi, senza sanzioni.

 

In risposta, l’Agenzia riepiloga la normativa “prima casa”, che prevede un’aliquota agevolata del 2% per l’imposta di registro, a condizione che l’acquirente non sia titolare di altri diritti su case di abitazione già acquistate con agevolazioni. Il comma 4-bis, modificato dalla Legge di bilancio 2025, consente l’agevolazione anche a chi già possiede un immobile agevolato, a condizione che questo venga alienato entro due anni dalla data del nuovo acquisto. La Legge di bilancio 2025 ha, quindi, incrementato il termine da uno a due anni.

 

L’Agenzia, dunque, richiamando la risposta n. 127/2025, chiarisce che l’estensione del termine non è riservata solo agli atti di acquisto stipulati a partire dal 1° gennaio 2025. Il nuovo termine di due anni per l’alienazione dell’immobile pre-posseduto è applicabile anche ai casi in cui, al 31 dicembre 2024, il termine di un anno era ancora pendente.

La modifica normativa della Legge di bilancio 2025 non ha riguardato l’articolo 7 della Legge n. 448/1998, che disciplina il credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa”. Tale articolo prevede il credito se la nuova casa viene acquisita entro un anno dall’alienazione della precedente “prima casa”. Sebbene l’articolo 7 preveda il credito per l’acquisto della nuova casa dopo la vendita della precedente, l’Agenzia ha già riconosciuto l’applicabilità del credito anche nella fattispecie inversa, ovvero quando il nuovo acquisto “prima casa” avviene prima della vendita dell’abitazione agevolata pre-posseduta (a seguito dell’introduzione del comma 4-bis con la Legge di stabilità 2016).

Tale interpretazione si basa sulla ratio della riforma, che intende agevolare la sostituzione della “prima casa” introducendo maggiore flessibilità nei tempi di dismissione dell’immobile pre-posseduto.

 

Considerato che la recente modifica legislativa estende il termine del medesimo comma 4-bis e che la finalità è la stessa (incentivare il mercato immobiliare e agevolare il cambio della prima casa), l’Agenzia ritiene che il maggior termine di due anni per la rivendita dell’immobile pre-posseduto non pregiudichi il diritto al credito d’imposta per il nuovo acquisto.

Il credito d’imposta è quindi concesso in via provvisoria, a condizione che l’abitazione agevolata pre-posseduta venga alienata entro il termine di due anni. In caso di mancata alienazione entro i due anni, l’acquirente decade dall’agevolazione “prima casa” fruita per il riacquisto e, di conseguenza, perderà anche il diritto al credito d’imposta.

MIMIT: Decreto su obbligo assicurativo per rischi catastrofali e impatto sugli incentivi alle imprese

In data 25 luglio 2025 è stato pubblicato sul sito istituzionale del MIMIT il Decreto ministeriale 18 giugno 2025 recante l’adeguamento della disciplina degli incentivi di competenza della DGIAI all’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 25 luglio 2025).

L’articolo 1, comma 101, della Legge di bilancio 2024 prevede che “le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale”.

 

In attuazione delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 102, della stessa Legge n. 213/2023, il decreto MIMIT 18 giugno 2025 introduce il requisito connesso all’intervenuto adempimento degli obblighi assicurativi tra quelli da valutare ai fini dell’accesso alle agevolazioni assegnabili nell’ambito degli strumenti agevolativi di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese.

Pertanto, il mancato adempimento dell’obbligo assicurativo comporta che se ne debba tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, inclusi quelli previsti in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

 

Le nuove disposizioni che legano l’accesso agli incentivi all’adempimento dell’obbligo assicurativo si applicano alle domande di agevolazioni presentate a partire dalle seguenti date e, comunque, successivamente alla pubblicazione del decreto:
30 giugno 2025 per le imprese di grandi dimensioni;
2 ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni;
1 gennaio 2026 per le imprese di micro e piccola dimensione.

 

L’adempimento dell’obbligo assicurativo deve sussistere ed essere verificato anche in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.

 

Le disposizioni si applicano ai seguenti incentivi:

  • “Contratti di sviluppo”;

  • “Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89”;

  • “Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)”;

  • “Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)”;

  • “Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare”;

  • “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa”;

  • “Mini contratti di sviluppo”;

  • “Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale”;

  • “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI”;

  • “Finanziamento di start-up”;

  • “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica”.

Per gli incentivi che prevedono interventi nel capitale di rischio delle imprese, le verifiche sono effettuate dal soggetto gestore al momento del perfezionamento dell’operazione di investimento diretto. In caso di investimento indiretto, le modalità di verifica saranno definite da appositi atti di indirizzo adottati dal soggetto gestore.

Inversione contabile per i servizi di logistica: approvato il modello di comunicazione dell’opzione

Approvato il modello di comunicazione dell’opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica (Agenzia delle entrate, provvedimento 28 luglio 2025, n. 309107).

Il provvedimento, emanato in base all’articolo 1, comma 60, della Legge n. 207/2024, approva il modello di Comunicazione dell’opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica.

Tale modello deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate l’opzione esercitata dal committente e dal prestatore per il regime transitorio introdotto dall’articolo 1, comma 59, della stessa Legge, il quale stabilisce che il pagamento dell’IVA dovuta sulle prestazioni di servizi (tramite appalto, subappalto, affidamento a consorziati o altri rapporti negoziali) sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, il quale rimane solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.

 

L’opzione può essere esercitata anche nei rapporti tra i subappaltatori. In questi casi, l’esercizio dell’opzione in un rapporto tra subappaltante e subappaltatore è indipendente dall’esercizio della stessa nel rapporto tra committente e primo appaltatore.
Per ciascuno dei rapporti tra subappaltatori in cui l’opzione è esercitata, deve essere presentata un’autonoma Comunicazione. In tal caso, “committente” deve intendersi “subappaltante” e “prestatore” deve intendersi “subappaltatore”.

 

L’opzione, comunicata dal committente all’Agenzia delle entrate, ha durata triennale e si considera esercitata dalla data di trasmissione della Comunicazione.
La trasmissione telematica inizia dal 30 luglio 2025 tramite il software “ReverseChargeLogistica“.

 

Il modello richiede l’indicazione dei dati relativi al contratto per il quale è esercitata l’opzione per il pagamento dell’IVA da parte del committente.
In presenza di più contratti tra le stesse parti, è possibile presentare una sola Comunicazione compilando più moduli per indicare i dati di ciascun contratto.
È possibile esercitare l’opzione per contratti stipulati tra le stesse parti non inclusi in Comunicazioni precedenti. Per questi nuovi contratti, la durata triennale decorre dalla data di presentazione della Comunicazione che li include.

 

Il modello di Comunicazione è disponibile in formato elettronico sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e va presentato dal committente esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario.
Gli intermediari devono rilasciare al committente una copia della Comunicazione trasmessa e della ricevuta che ne attesta l’avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia.

 

È consentito correggere i dati di una Comunicazione già trasmessa inviando una Comunicazione correttiva che sostituisce integralmente la precedente.
La Comunicazione correttiva non può rettificare opzioni già esercitate e comunicate, ma serve unicamente per correggere dati errati relativi a tali opzioni.

 

L’IVA è versata dal committente ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, senza possibilità di compensazione.
Il versamento deve avvenire entro il termine previsto dall’articolo 18 dello stesso decreto legislativo, riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.

Agenzia delle entrate: le regole per il Quadro RW e IVAFE su fondi esteri

L’Agenzia delle entrate analizza gli obblighi fiscali per i residenti in Italia che detengono quote non negoziate di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) esteri non immobiliari, affrontando in particolare la corretta valorizzazione di queste quote nel quadro RW del Modello Redditi e nel quadro W del modello 730, ai fini del monitoraggio fiscale e dell’applicazione dell’IVAFE (Agenzia delle entrate, risposta 28 luglio 2025, n. 11).

In una nuova risposta ad interpello l’Agenzia si concentra sulla corretta indicazione del valore delle quote, non negoziate in mercati regolamentati, detenute da persone fisiche residenti in Italia e non esercenti attività d’impresa, in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) esteri non immobiliari.

 

Il quesito posto dall’Istante riguarda la valorizzazione di quote di OICR esteri non immobiliari, prevalentemente lussemburghesi e conformi alla direttiva 2009/65/CE. Si tratta in particolare di Fondi di private equity, gestiti da management companies residenti all’estero e soggette alla vigilanza delle autorità regolamentari del loro stato di residenza.
Le management companies raccolgono dagli investitori risorse finanziarie, che si obbligano a sottoscrivere un determinato numero di quote del Fondo con un investimento massimo concordato (cosiddetto “commitment”). Tali risorse vengono reinvestite nell’acquisto di partecipazioni in società target, prevalentemente in Europa. I proventi del Fondo, sotto forma di dividendi o capital gains, sono periodicamente distribuiti agli investitori, costituendo per questi ultimi redditi di capitale.
Le management companies rendicontano le operazioni di investimento, fornendo prospetti che includono dettagli sui versamenti, sui redditi di capitale, sui rimborsi di capitale e sul Net Asset Value (NAV) del Fondo (sia complessivo che pro-quota).
Gli investitori provvedono al pagamento dell’imposta sostitutiva del 26% sui redditi di capitale distribuiti. Inoltre, indicano il costo di acquisto delle quote nel quadro RW del Modello REDDITI PF o nel quadro W del Modello 730, riportando il codice dello Stato in cui è istituito il Fondo. Essi provvedono anche alla liquidazione dell’IVAFE.
La questione principale, dunque, è la corretta valorizzazione delle quote per il monitoraggio fiscale e l’IVAFE, in quanto tali quote non hanno né un valore nominale né un valore di rimborso.

L’Agenzia delle entrate ricorda che l’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 167/1990 stabilisce che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia, che detengono investimenti o attività finanziarie estere suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. 
L’IVAFE si applica sul valore dei prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti residenti ed i soggetti passivi sono gli stessi tenuti al monitoraggio fiscale.
Il provvedimento dell’Agenzia del 5 giugno 2012, prevede le disposizioni di attuazione per l’applicazione dell’IVAFE. In particolare, tale provvedimento, in merito alla base imponibile, stabilisce, in generale, che il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare (o, se inferiore, al termine del periodo di detenzione) nel luogo in cui esse sono detenute. Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, comunque, nei casi in cui le attività  finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, invece, si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. Infine, per i titoli che non presentino né un valore nominale né un valore di rimborso, occorre tenere conto del valore di acquisto. 

 

Dunque, per adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale e di liquidazione dell’IVAFE, le persone fisiche devono compilare il quadro RW del modello REDDITI PF o il quadro W del modello 730.

Nel caso di specie, le quote dei Fondi oggetto del quesito, che non sono negoziate in mercati regolamentati e non hanno un valore nominale o di rimborso, devono essere valorizzate al loro costo di acquisto.

Nella colonna 4 dei quadri dichiarativi deve essere indicato il codice di riferimento dello Stato in cui è istituito il Fondo, e non di quello in cui è stabilita la management company.

Credito d’imposta formazione giovani agricoltori: pronta la comunicazione per le spese

L’Agenzia delle entrate annuncia l’approvazione del modello di comunicazione e le relative istruzioni per beneficiare di un credito d’imposta destinato ai giovani imprenditori agricoli che hanno sostenuto spese per la frequenza di specifici corsi di formazione riguardanti la gestione dell’azienda agricola (Agenzia delle entrate, provvedimento 24 luglio 2025, n. 305754).

Il credito d’imposta è un contributo volto a supportare i giovani agricoltori che hanno frequentato corsi specifici di formazione sulla gestione dell’azienda agricola. È stato introdotto dall’articolo 6 della Legge 15 marzo 2024, n. 36, e i suoi criteri di attuazione sono stati definiti con il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° aprile 2025.
Il contributo è pari all’80% delle spese sostenute nell’anno 2024 e idoneamente documentate, fino a un importo di 2.500 euro per ciascun beneficiario.
Tale sostegno è erogabile ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1408/2013 e n. 2831/2023, relativi ai contributi in regime “de minimis” nei settori agricolo e generale.

Possono richiedere il contributo gli imprenditori agricoli che soddisfano i seguenti requisiti:

  • età: devono avere un’età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
  • inizio attività: devono aver iniziato l’attività a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021;
  • codice ATECO: devono svolgere attività individuate con un codice della classificazione ATECO 2025 che inizia con “01“;
  • partita IVA attiva: il beneficiario deve essere titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della comunicazione.

Le spese devono essere state sostenute nel 2024, ovvero dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e sono ammissibili le seguenti categorie:
– spese per l’acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, purché attinenti alla gestione dell’azienda agricola;
– spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione alle iniziative di formazione, fino a un importo massimo del 50% delle spese totali agevolabili (riferite alle spese di formazione);

– l’IVA è ammissibile all’agevolazione solo se rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

 

Tutte le spese effettuate devono essere debitamente documentate e pagate tramite conti correnti intestati al beneficiario con modalità tracciabili. Gli estremi delle fatture elettroniche indicate nella comunicazione devono corrispondere ai dati presenti nella banca dati dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto della comunicazione.

 

Il modello di comunicazione, denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola“, è disponibile sul sito dell’Agenzia e deve essere inviato a partire dal 25 agosto 2025 e fino al 24 settembre 2025 esclusivamente in via telematica.
Tale comunicazione può essere inviata direttamente dal beneficiario oppure tramite un intermediario incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.
Per la trasmissione è necessario utilizzare esclusivamente il software denominato “GESTIONE AZIENDA AGRICOLA”.
Entro cinque giorni dalla presentazione della comunicazione, viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto (con indicazione delle motivazioni). La ricevuta è consultabile nell’area riservata del sito dell’Agenzia.
Una comunicazione scartata dal servizio telematico ma trasmessa entro il termine di scadenza (o nei quattro giorni precedenti) si considera tempestiva se ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.
Una comunicazione inviata dopo il termine di presentazione (24 settembre 2025) viene scartata in fase di accoglienza.
Nello stesso periodo di invio (25 agosto – 24 settembre 2025) è possibile inviare una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa (l’ultima valida prevale) o presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

 

Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione.
Il credito può essere utilizzato entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.
L’utilizzo decorre dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione di un provvedimento che rende nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo fruibile del credito, nel rispetto del limite di spesa previsto. Inoltre, il credito non è utilizzabile prima del rilascio di una seconda ricevuta che comunica il riconoscimento del credito e, in ogni caso, non prima della data di conclusione del corso di formazione.
Se l’importo del credito utilizzato in compensazione supera l’ammontare utilizzabile, il modello F24 sarà scartato.

Il soggetto beneficiario decade dal credito d’imposta in caso di accertamento dell’insussistenza di uno dei requisiti previsti o qualora la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o le dichiarazioni rese risultino false.

Comunicazioni preventive sulle anomalie ISA e regolarizzazione spontanea

L’Agenzia delle entrate stabilisce le procedure per la promozione dell’adempimento spontaneo per lavoratori autonomi e imprese di minori dimensioni a seguito di anomalie riscontrate nei dati comunicati ai fini dell’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (Agenzia delle entrate, provvedimento 24 luglio 2025, n. 305720).

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti soggetti agli ISA (ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto-legge 50/2017):

  • comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il periodo d’imposta 2023;
  • eventuali risposte inviate dal contribuente, anche tramite intermediario, relative alle comunicazioni menzionate, utilizzando una procedura informatica specifica.

I contribuenti possono accedere agli elementi e alle informazioni tramite il proprio “Cassetto fiscale“, nella sezione “Consultazioni – ISA/studi di settore – Comunicazioni anomalia“, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia. L’accesso avviene con credenziali SPID, CIE, CNS o, se rilasciate, Entratel/Fisconline.

 

Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni possono accedere al “Cassetto fiscale” dei soggetti da cui hanno ricevuto la relativa delega.
Le comunicazioni sulle anomalie saranno anche trasmesse dalle Entrate, via Entratel, all’intermediario, a condizione che il contribuente abbia scelto questa opzione in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi 2023 e che l’intermediario abbia accettato di riceverle.
Nell’area riservata del sito, l’utente visualizzerà un avviso personalizzato.

 

Se l’indirizzo email è stato registrato e la finalità “Stato delle richieste” autorizzata, verrà ricevuto un messaggio che avvisa dell’aggiornamento dell’area ISA/studi di settore nel “Cassetto fiscale” con le nuove comunicazioni.

 

Le anomalie specifiche non sono esplicitate nei messaggi di posta elettronica (ordinaria o PEC) ma sono reperibili esclusivamente nel “Cassetto fiscale”. 

 

I contribuenti possono fornire chiarimenti e precisazioni in relazione alle comunicazioni di anomalia esclusivamente utilizzando lo specifico “Software di compilazione anomalie 2025“, gratuito e disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate.

Tale software permette di redigere un testo contenente elementi ritenuti utili da trasmettere all’Agenzia. Anche gli intermediari devono utilizzare questo software per fornire chiarimenti per conto dei loro clienti. Gli elementi giustificativi forniti saranno successivamente disponibili all’interno del “Cassetto fiscale”.

 

I contribuenti, in base agli elementi e informazioni resi disponibili dall’Agenzia, possono regolarizzare eventuali errori e omissioni commesse. Questo avviene secondo le modalità previste dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in base al tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.

Riforma fiscale e Terzo settore: Consiglio dei ministri approva nuove disposizioni

È stata resa nota l’approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri di un decreto legislativo che introduce importanti disposizioni relative al Terzo settore, alla crisi di impresa, allo sport e all’imposta sul valore aggiunto (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 22 luglio 2025, n. 135).

Il nuovo provvedimento, approvato in esame preliminare, in attuazione della Legge delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023), introduce disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e IVA, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare il quadro normativo in vista dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni fiscali per gli enti del Terzo settore, prevista per il 1° gennaio 2026.

 

Il Decreto interviene, tra l’altro, in relazione alle attività attualmente classificate come commerciali, che, in base all’articolo 79 del Codice del terzo settore (D.Lgsn. n. 117/2017), potrebbero essere ridefinite come non commerciali. Tale modifica potrebbe comportare la generazione di plusvalenze “figurative”, per le quali l’imposizione fiscale è sospesa e differita fino al momento della cessione del bene o del cambio di destinazione d’uso.

 

Inoltre, il provvedimento estende il regime agevolato previsto dalla Legge n. 398/1991, per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) anche alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD), ampliando così le opportunità di accesso a benefici fiscali per un numero maggiore di enti sportivi.

 

Un ulteriore aspetto significativo riguarda le misure a favore delle imprese che accedono agli strumenti di risanamento previsti dal Codice della crisi. Il decreto prevede l’estensione della non imposizione dei proventi straordinari derivanti da riduzioni dei debiti anche ai casi di liquidazione giudiziale, concordato minore e concordato semplificato.

 

Infine, il provvedimento include ulteriori disposizioni in materia di IVA, che chiariscono aspetti applicativi e semplificano gli adempimenti burocratici.