Legge di bilancio 2025 e agevolazioni “Prima casa”: nuovi termini e credito d’imposta

Arrivano chiarimenti dall’Agenzia delle entrate in merito all’agevolazione fiscale per l’acquisto della “prima casa”, in particolare sul termine di due anni entro cui alienare un immobile pre-posseduto e il relativo credito d’imposta (Agenzia delle entrate, risposta 30 luglio 2025, n. 197).

Un contribuente ha acquistato una nuova “prima casa” nel novembre 2024, usufruendo dei benefici previsti dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR, e del credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa” previsto dall’articolo 7 della Legge n. 448/1998. Al momento di questo nuovo acquisto, l’Istante era già proprietario di un immobile precedentemente agevolato, situato nello stesso Comune della nuova abitazione.
Inizialmente, l’Istante si era impegnato a vendere l’immobile agevolato pre-posseduto entro un anno dal secondo acquisto, in conformità con la normativa vigente allora (comma 4-bis della Nota II-bis). Tuttavia, è intervenuta una modifica legislativa (articolo 1, comma 116, della Legge di bilancio 2025) che ha esteso questo termine da un anno a due anni.
L’Istante, dunque, ha posto i seguenti quesiti all’Agenzia delle entrate:

– se la modifica normativa che estende il termine per l’alienazione dell’immobile pre-posseduto a due anni sia applicabile anche al suo caso, dato che al 31 dicembre 2024 il termine di un anno non era ancora scaduto;

– se sia possibile fruire del credito d’imposta per il riacquisto della nuova “prima casa” anche qualora la rivendita dell’immobile pre-posseduto avvenga entro il nuovo termine di due anni;

– in caso di risposta affermativa al quesito 1 e negativa al quesito 2, quale comportamento concreto adottare, richiamando la possibilità di revocare la dichiarazione di intenti e versare l’imposta dovuta con interessi, senza sanzioni.

 

In risposta, l’Agenzia riepiloga la normativa “prima casa”, che prevede un’aliquota agevolata del 2% per l’imposta di registro, a condizione che l’acquirente non sia titolare di altri diritti su case di abitazione già acquistate con agevolazioni. Il comma 4-bis, modificato dalla Legge di bilancio 2025, consente l’agevolazione anche a chi già possiede un immobile agevolato, a condizione che questo venga alienato entro due anni dalla data del nuovo acquisto. La Legge di bilancio 2025 ha, quindi, incrementato il termine da uno a due anni.

 

L’Agenzia, dunque, richiamando la risposta n. 127/2025, chiarisce che l’estensione del termine non è riservata solo agli atti di acquisto stipulati a partire dal 1° gennaio 2025. Il nuovo termine di due anni per l’alienazione dell’immobile pre-posseduto è applicabile anche ai casi in cui, al 31 dicembre 2024, il termine di un anno era ancora pendente.

La modifica normativa della Legge di bilancio 2025 non ha riguardato l’articolo 7 della Legge n. 448/1998, che disciplina il credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa”. Tale articolo prevede il credito se la nuova casa viene acquisita entro un anno dall’alienazione della precedente “prima casa”. Sebbene l’articolo 7 preveda il credito per l’acquisto della nuova casa dopo la vendita della precedente, l’Agenzia ha già riconosciuto l’applicabilità del credito anche nella fattispecie inversa, ovvero quando il nuovo acquisto “prima casa” avviene prima della vendita dell’abitazione agevolata pre-posseduta (a seguito dell’introduzione del comma 4-bis con la Legge di stabilità 2016).

Tale interpretazione si basa sulla ratio della riforma, che intende agevolare la sostituzione della “prima casa” introducendo maggiore flessibilità nei tempi di dismissione dell’immobile pre-posseduto.

 

Considerato che la recente modifica legislativa estende il termine del medesimo comma 4-bis e che la finalità è la stessa (incentivare il mercato immobiliare e agevolare il cambio della prima casa), l’Agenzia ritiene che il maggior termine di due anni per la rivendita dell’immobile pre-posseduto non pregiudichi il diritto al credito d’imposta per il nuovo acquisto.

Il credito d’imposta è quindi concesso in via provvisoria, a condizione che l’abitazione agevolata pre-posseduta venga alienata entro il termine di due anni. In caso di mancata alienazione entro i due anni, l’acquirente decade dall’agevolazione “prima casa” fruita per il riacquisto e, di conseguenza, perderà anche il diritto al credito d’imposta.

CCNL Centri Elaborazione dati: firmato il rinnovo del contratto

Previsto un aumento economico del 10% sugli stipendi, da erogare nei prossimi 3 anni

Nei giorni scorsi l’Associazione Italiana Centri Elaborazione Dati-Assoced, la Libera Associazione Italiana dei Consulenti Tributari e dei Servizi Professionali-Lait e Ugl Terziario hanno sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL per i Centri Elaborazione Dati (CED). Il documento sottoscritto, affermano le OO.SS., punta al futuro e a valorizzare i lavoratori che lavorano nel mondo dell’innovazione digitale.

Dal punto di vista normativo si segnala un aggiornamento della classificazione del personale, attraverso il riconoscimento contrattuale di nuove professionalità come Prompt Engineer e AI Engineer. Ciò consente non solo di accrescere la motivazione e il coinvolgimento del personale, ma anche di migliorare l’organizzazione del lavoro e l’efficienza dei processi aziendali. Non solo, rappresenta un’opportunità strategica per valorizzare le competenze, favorire percorsi di sviluppo professionale e promuovere la mobilità interna, generando benefici concreti sia per i lavoratori che per le imprese.

Dal punto di vista economico le Parti Sociali hanno stabilito un aumento economico del 10% sugli stipendi, da erogare nei prossimi 3 anni. 

MIMIT: Decreto su obbligo assicurativo per rischi catastrofali e impatto sugli incentivi alle imprese

In data 25 luglio 2025 è stato pubblicato sul sito istituzionale del MIMIT il Decreto ministeriale 18 giugno 2025 recante l’adeguamento della disciplina degli incentivi di competenza della DGIAI all’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 25 luglio 2025).

L’articolo 1, comma 101, della Legge di bilancio 2024 prevede che “le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale”.

 

In attuazione delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 102, della stessa Legge n. 213/2023, il decreto MIMIT 18 giugno 2025 introduce il requisito connesso all’intervenuto adempimento degli obblighi assicurativi tra quelli da valutare ai fini dell’accesso alle agevolazioni assegnabili nell’ambito degli strumenti agevolativi di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese.

Pertanto, il mancato adempimento dell’obbligo assicurativo comporta che se ne debba tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, inclusi quelli previsti in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

 

Le nuove disposizioni che legano l’accesso agli incentivi all’adempimento dell’obbligo assicurativo si applicano alle domande di agevolazioni presentate a partire dalle seguenti date e, comunque, successivamente alla pubblicazione del decreto:
30 giugno 2025 per le imprese di grandi dimensioni;
2 ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni;
1 gennaio 2026 per le imprese di micro e piccola dimensione.

 

L’adempimento dell’obbligo assicurativo deve sussistere ed essere verificato anche in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.

 

Le disposizioni si applicano ai seguenti incentivi:

  • “Contratti di sviluppo”;

  • “Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89”;

  • “Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)”;

  • “Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)”;

  • “Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare”;

  • “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa”;

  • “Mini contratti di sviluppo”;

  • “Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale”;

  • “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI”;

  • “Finanziamento di start-up”;

  • “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica”.

Per gli incentivi che prevedono interventi nel capitale di rischio delle imprese, le verifiche sono effettuate dal soggetto gestore al momento del perfezionamento dell’operazione di investimento diretto. In caso di investimento indiretto, le modalità di verifica saranno definite da appositi atti di indirizzo adottati dal soggetto gestore.

ADI: i chiarimenti sui carichi di cura

L’INPS, in relazione all’Assegno di inclusione, fornisce alcuni chiarimenti nel caso di attribuzione d’ufficio dei carichi di cura (INPS, messaggio 29 luglio 2025, n. 2388). 

L’INPS si occupa del caso specifico dell’attribuzione d’ufficio dei carichi di cura nelle ipotesi di componente del nucleo familiare beneficiario del Supporto per la Formazione e il Lavoro.

 

Innanzitutto, richiamando le indicazioni fornite in precedenza nel messaggio n. 592/2025, viene ricordato che, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti minori di tre anni di età, tre o più figli minori di età o componenti con disabilità o non autosufficienza, e il carico di cura non sia stato indicato in domanda, si procede d’ufficio all’attribuzione del carico di cura, convenzionalmente, a un componente maggiorenne a cui viene attribuito il parametro 1 della scala di equivalenza ai fini dell’ADI.

 

I servizi sociali possono poi confermare l’assegnazione del carico di cura a tale soggetto o di modificarne l’attribuzione ad altro componente maggiorenne del nucleo.

 

Come noto, i componenti dei nuclei familiari che percepiscono l’ADI, che non siano calcolati nella scala di equivalenza, non abbiano responsabilità genitoriali e non siano sottoposti agli obblighi previsti all’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 48/2023, di età compresa tra i diciotto e i cinquantanove anni, possono presentare domanda per accedere al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). Nel caso in cui, però, per quanto sopra riportato, a tali soggetti debba essere attribuito d’ufficio anche il parametro del carico di cura dello 0,40, in assenza di altri componenti del nucleo familiare a cui attribuirlo, l’inserimento nella scala di equivalenza ne determinerebbe l’incompatibilità con la misura del SFL.

 

L’INPS chiarisce che, in tali ipotesi, per le domande dell’ADI in cui, in fase di rinnovo o di istruttoria iniziale, venga rilevata la presenza di una domanda del SFL di un componente del nucleo familiare,  accolta al momento dell’attribuzione d’ufficio del carico di cura – tenuto conto che la presentazione della domanda del SFL costituisce una specifica manifestazione di volontà da parte del componente del nucleo familiare che percepisce l’ADI e che l’importo della misura del SFL risulta essere, potenzialmente, economicamente più vantaggioso – non si procede ad attribuire d’ufficio il carico di cura al soggetto maggiorenne del nucleo familiare che abbia la domanda attiva del SFL, quando il carico di cura non possa essere attribuito ad altri componenti, evitando che si possano verificare pagamenti non dovuti.

 

Al termine della fruizione del SFL o in caso di rinuncia alla misura da parte del beneficiario, a quest’ultimo potrà essere attribuito d’ufficio, dal mese successivo a quello del termine di fruizione o della rinuncia, il carico di cura sulla domanda dell’ADI del nucleo familiare nel quale risulta componente, sussistendone i presupposti.

 

Infine, nel messaggio in commento, vengono date indicazioni sulla gestione delle domande dell’ADI riesaminate a seguito dell’attribuzione d’ufficio dei carichi di cura e sospese per mancata comunicazione della variazione occupazionale.

CCNL Energia e Petrolio: previsto adeguamento retributivo da luglio 2025



Stabiliti i nuovi minimi retributivi a seguito dell’adeguamento IPCA


Il 10 luglio 2025, le Parti sociali Confindustria Energia, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno verificato lo scostamento inflattivo relativo al triennio 2022-2024.


Tenuto contro del valore IPCA-NEI 2024, pari a 1,3%, indicato dall’ultima comunicazione ISTAT e tenuto conto degli adeguamenti già effettuati con i precedenti accordi, è stato registrato un residuo scostamento positivo pari allo 0,4%.


Pertanto, le Parti hanno convenuto di prelevare dai minimi contrattuali una quota di 10,00 euro al livello 4 e di trasferirla nell’EDR contrattuale, a decorrere dal mese di luglio 2025.


Si riportano di seguito le tabelle aggiornate con i nuovi valori dei minimi tabellari e dell’EDR in vigore da luglio 2025.


Minimi retributivi























































































Livello Importi mensili
Dal 1° luglio 2025 Dal 1° dicembre 2025 Dal 1° gennaio 2026 Dal 1° luglio 2026 Dal 1° luglio 2027
1/5 3.513,55 3.554,94 3.582,54 3.658,42 3.748,10
1/4
1/3
1/2
1/1
2/4 3.182,05 3.219,54 3.244,53 3.313,25 3.394,47
2/3
2/2
2/1
3/4 2.881,73 2.915,68 2.938,31 3.000,55 3.074,11
3/3
3/2
3/1
4/4 2.546,61 2.576,61 2.596,61 2.651,61 2.716,61
4/3
4/2
4/1
5/4 2.233,24 2.259,54 2.277,08 2.325,31 2.382,32
5/3
5/2
5/1
5/0
6/0 1.942,80 1.965,69 1.980,95 2.022,90 2.072,49

Elemento Distinto della Retribuzione
































Livelli Importi mensili
Dal 1.7.2025 Dal 1.1.2026
1 60,71 70,37
2 54,98 63,73
3 49,79 57,71
4 44,00 51,00
5 38,59 44,73
6 33,57 38,91

CIPL Edilizia Artigianato Piacenza: siglato il verbale di accordo sull’EVR 2025



Determinato il valore dell’EVR per i lavoratori delle imprese artigiane che operano nel settore dell’edilizia della provincia di Piacenza


Nel mese di luglio 2025, le Organizzazioni datoriali Edili Artigiane di Piacenza e Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, hanno siglato un verbale di accordo in materia di determinazione dell’EVR per l’anno 2025. 


Pertanto, essendo risultati positivi 3 dei 4 indicatori territoriali che raffrontano il valore medio del triennio 2022-2024 sul triennio 2021-2023, il valore dell’EVR sarà pari al 75%.


































Livello EVR annuo intero (75%) EVR annuo ridotto (65%)
7 618,97 402,33
6 551,78 358,66
5 459,86 298,91
4 428,80 278,72
3 398,60 259,09
2 358,21 232,84
1 306,56 199,26

Tali importi sono erogati con le competenze del mese di luglio 2025 in un’unica soluzione per le quote riferite al periodo gennaio – luglio e proseguirà in quote mensili fino a dicembre 2025.

CCNL Scuola: incontro per la trattativa di rinnovo del contratto

Le Sigle Sindacali hanno rivendicato con determinazione il diritto del personale scolastico all’estero a essere tutelato dalle regole del contratto collettivo, al pari del personale in servizio sul territorio nazionale

Si è svolto nei giorni scorsi l’incontro tra le Organizzazioni Sindacali della scuola e l’Aran nell’ambito della trattativa per il rinnovo del CCNL 2022/2024, con riferimento al personale docente e ATA in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero. La Uil Scuola Rua ha ribadito le proposte già avanzate sin dall’apertura del tavolo, rivendicando il pieno ritorno alla contrattazione collettiva per quanto riguarda la mobilità professionale verso l’estero, nonchè la disciplina del rapporto di lavoro per il personale in servizio all’estero.

Le OO.SS. hanno sottolineato, in materia di contrasto tra norma contrattuale e D.Lgs. n. 64/2017, le disparità di trattamento derivanti dall’applicazione del D.Lgs. n. 64/2017, cui si aggiungono ulteriori disomogeneità generate da interpretazioni non univoche e da recenti pronunce giurisprudenziali. Tali sentenze hanno infatti riconosciuto la perdurante validità di alcuni principi contrattuali, compresi quelli relativi al mandato all’estero disciplinato dal CCNL.

Sono state inoltre presentate proposte sostanziali di modifica anche sul piano delle relazioni sindacali, dei livelli di contrattazione integrativa, della partecipazione e degli impegni legati all’attuazione dell’autonomia scolastica e ai progetti per il miglioramento dell’offerta formativa. Anche su questi aspetti, però, la risposta dell’Aran è stata negativa. Per l’Agenzia, infatti, le norme contrattuali sarebbero state superate dalla L. n. 107/2015 e dal D.Lgs. n. 64/2017, che rimandano la regolazione dei rapporti di lavoro al MAECI, negando di fatto la validità delle tutele e delle prerogative sindacali previste dal CCNL.

In conclusione le Sigle Sindacali hanno rivendicato con determinazione il diritto del personale scolastico all’estero a essere tutelato dalle regole del contratto collettivo, al pari del personale in servizio sul territorio nazionale.

CCNL Cinematografia: siglata l’ipotesi di accordo con aumenti a regime pari a 360,00 euro

L’accordo introduce aumenti, nuove figure professionali e il livello 6S

Il 23 luglio scorso, come da comunicato della Uilcom-Uil, è stata siglata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Cinematografia. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2027.

 

Tra le novità previste dall’accordo si segnalano: classificazione del personale, con l’inserimento di nuove figure professionali; introduzione del livello 6S e aumenti retributivi a regime pari a 360,00 euro per il 4° livello, divise in 5 tranches:
45,00 euro dal 1° gennaio 2025;
45,00 euro dal 1° gennaio 2026;
90,00 euro dal 1° luglio 2026;
90,00 euro dal 1° luglio 2027;
90,00 euro dal 1° gennaio 2028.

 

Resta in sospeso il discorso sui lavoratori autonomi che operano nelle aziende di post-produzione. A tal proposito, è stato calendarizzato un incontro specifico per il prossimo 30 luglio. 

Per quanto concerne l’approvazione dell’ipotesi, invece, questa verrà sottoposta al vaglio delle assemblee che si terranno a settembre. 

CIPL Edilizia industria Torino: determinato l’EVR 2025



Stabiliti gli importi orari e mensili dell’Elemento Variabile della Retribuzione per l’anno 2025


Nel mese di luglio 2025, il Collegio Costruttori Edili – Ance Torino, Feneal-Uil Piemonte, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, considerando che solo tre indicatori su quattro, presi in esame per la determinazione dell’EVR, sono risultati positivi, determinano il riconoscimento a livello territoriale dell’EVR nella misura del 3,6%.


Pertanto, in presenza di entrambi gli indicatori pari o positivi, l’impresa potrà erogare l’EVR negli importi di seguito riportati.


Importi orari EVR operai 

















Operai Importo orario
Operaio 4° livello 0,31 euro
Operaio specializzato – 3° livello 0,29 euro
Operaio qualificato – 2° livello 0,26 euro
Operaio comune – 1° livello 0,22 euro

Importi mensili EVR impiegato


























Impiegati Importo mensile
7° livello 76,85 euro
6° livello 69,16 euro
5° livello 57,64 euro
4° livello 53,80 euro
3° livello 49,95 euro
2° livello 44,96 euro
1° livello 38,42 euro

Invero, in presenza di un solo indicatore aziendale pari o positivo, l’impresa erogherà l’EVR nella misura ridotta (2,34%). 


Importi orari EVR operai – misura ridotta

















Operai Importo orario
Operaio 4° livello 0,20 euro
Operaio specializzato – 3° livello 0,19 euro
Operaio qualificato – 2° livello 0,17 euro
Operaio comune – 1° livello 0,14 euro

Importi mensili EVR impiegati – misura ridotta


























Impiegati Importo mensile
7° livello 49,95 euro
6° livello 44,96 euro
5° livello 37,46 euro
4° livello 34,97 euro
3° livello 32,47 euro
2° livello 29,22 euro
1° livello 24,98 euro

 

INPS: sospensione delle verifiche della regolarità contributiva

L’INPS sospende le notifiche degli atti nei confronti dei soggetti contribuenti e le verifiche sulla regolarità contributiva nel periodo dal 1° al 31 agosto 2025 (INPS, messaggio 25 luglio 2025, n. 2359).

L’INPS comunica la sospensione, dal 1° al 31 agosto 2025 compreso, della notifica delle “Note di rettifica”, nonché le verifiche della regolarità contributiva effettuate tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.).

 

L’obiettivo è quello di agevolare gli adempimenti dei contribuenti e dei loro intermediari durante il periodo estivo.

 

Dal 1° al 31 agosto, dunque, saranno altresì:

 

– bloccate le notifiche delle diffide di adempimento verso tutti i contribuenti, eccetto nei casi in cui sia imminente il termine di prescrizione. La sospensione non si applica agli atti relativi alla Gestione Dipendenti Pubblici (GDP);

 

– fermate le notifiche dei verbali ispettivi e degli atti di recupero derivanti dalla vigilanza documentale;

 

– sospesi gli avvisi di addebito, con possibilità per le strutture territoriali di trasferire comunque i crediti contributivi all’agente della riscossione;

 

– bloccate le notifiche degli atti di accertamento delle violazioni e delle ordinanze/ingiunzioni.

 

Non saranno sospese, invece, le notifiche necessarie per evitare il pregiudizio dei crediti dell’Istituto; rispettare i termini di prescrizione; interrompere la prescrizione attraverso atti amministrativi.

 

l’Istituto precisa poi che le operazioni di “infasamento” per il recupero crediti tramite agente della riscossione, saranno disponibili nelle date del 7-8 agosto 2025, per consegna del 10 agosto, e del 21-22 agosto 2025, per consegna del 25 agosto.